Corte di Appello di L’Aquila, 3 giugno 2025, n. 668
Massima
L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge secondo l'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., e in assenza di tale previsione nella clausola arbitrale o nel regolamento arbitrale l'impugnazione si rivela inammissibile.
L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti dall'art. 829 cod. proc. civ., con applicazione della regola della specificità della formulazione dei motivi in considerazione della natura rescindente di tale giudizio.
La mancata pronuncia sulla richiesta di riunione di procedimenti arbitrali non rientra nei vizi di nullità del lodo di cui all'art. 829 cod. proc. civ., non essendo possibile sindacare in sede di impugnazione l'esercizio discrezionale del potere di disporre o meno la riunione dei procedimenti arbitrali.
Note Metodologiche
standard