Corte di appello di L’aquila, 2 ottobre 2025, n. 1041
Massima
L'impugnazione del lodo arbitrale si struttura come forma di impugnazione rescindente, articolandosi in una prima fase finalizzata all'accertamento delle nullità previste dall'art. 829 cod. proc. civ. e in una eventuale seconda fase rescissoria in cui il giudice procede alla ricostruzione del fatto, con la conseguenza che il riesame del merito costituisce oggetto eventuale e non principale del gravame.
La natura rituale dell'arbitrato non è modificata dall'autorizzazione concessa agli arbitri di decidere ex bono et aequo o senza formalità di procedura, restando rimessa alle parti la scelta delle modalità con le quali gli arbitri debbono provvedere all'istruzione o alla decisione della causa.
Il motivo di nullità di cui all'art. 829 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., nella formulazione successiva al d.lgs. 40/2006, costituisce norma di chiusura idonea a disciplinare tutte le ipotesi in cui gli arbitri abbiano erroneamente pronunciato sul merito nonostante l'insussistenza di un presupposto processuale, ricomprendendo anche l'ipotesi del lodo che incorra nel vizio di ultrapetizione per aver ammesso e pronunciato su domanda nuova o mai proposta.
Note Metodologiche
standard