Corte di appello di L’aquila, 12 ottobre 2025, n. 1069
Massima
In materia di arbitrato rituale, qualora il lodo venga annullato dalla Corte di Cassazione per violazione di norme di diritto, la Corte d'Appello di rinvio è legittimata a decidere la controversia nel merito, non essendo preclusa la valutazione dei fatti e delle prove acquisite durante il procedimento arbitrale.
La responsabilità dell'appaltatore per i difetti dell'opera non ammette limitazioni nel quantum risarcitorio, posto che l'art. 1668, co. 1, cod. civ. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, anche quando le spese sostenute dal committente per interventi riparatori non abbiano consentito il superamento definitivo del pregiudizio lamentato.
Note Metodologiche
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