sentenza
Corte di appello di Firenze, 12 ottobre 2025, n. 1779
Corte di Appello di Firenze
Massima
L'impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammissibile ai sensi dell'art. 829 co. 3 cod. proc. civ. solo se tale facoltà è espressamente disposta dalle parti nella clausola compromissoria o dalla legge.
Il difetto di motivazione del lodo arbitrale ex art. 829 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. ricorre esclusivamente quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione.
L'arbitro è incompetente a decidere sulla conferma del sequestro conservativo e sulle relative spese processuali, poiché tale misura cautelare, una volta autorizzata dal giudice ordinario, rimane disciplinata dall'art. 669 duodecies cod. proc. civ. e la sua attuazione esula dal potere decisorio dell'arbitro che non dispone di jus imperi.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Firenze, 12 Ottobre 2025, N. 1779, «Corte di appello di Firenze, 12 ottobre 2025, n. 1779», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-firenze-12-ottobre-2025-n-1779-1768839417-8470/