Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Genova, 8 giugno 2025, n. 705

Corte di Appello di Genova

Massima

La dichiarazione di incompetenza del giudice ordinario per la presenza di valida clausola arbitrale può essere impugnata solo con il regolamento di competenza, comportando l'inammissibilità dell'appello avverso tale pronuncia.
Il giudice ordinario non può operare compensazione tra crediti quando il controcredito opposto sia soggetto a clausola arbitrale e necessiti di accertamento, dovendo tale accertamento essere rimesso agli arbitri competenti.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La dichiarazione di incompetenza del giudice ordinario per la presenza di valida clausola arbitrale può essere impugnata solo con il regolamento di competenza, comportando l’inammissibilità dell’appello avverso tale pronuncia.
Il giudice ordinario non può operare compensazione tra crediti quando il controcredito opposto sia soggetto a clausola arbitrale e necessiti di accertamento, dovendo tale accertamento essere rimesso agli arbitri competenti.

Come citare

Corte di Appello di Genova, 8 Giugno 2025, N. 705, «Corte di Appello di Genova, 8 giugno 2025, n. 705», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-genova-8-giugno-2025-n-705-1753526469/

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