Corte di appello di Genova, 24 novembre 2025, n. 1282
Massima
L'impugnazione del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'art. 808 ter cod. proc. civ., può essere proposta esclusivamente da chi abbia assunto la qualità di parte nel procedimento arbitrale in cui il lodo è stato pronunciato, atteso che gli effetti sostanziali della determinazione arbitrale si riverberano unicamente nei confronti delle parti della convenzione arbitrale. Ne consegue che gli arbitri, in ragione della loro posizione di terzietà e di assoluta estraneità sotto il profilo sostanziale rispetto agli effetti della pronuncia, difettano di legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento della nullità o di annullamento del lodo.
Il decreto ingiuntivo non opposto, con il quale viene richiesto il pagamento dei compensi per l'attività svolta dagli arbitri e per il deposito del lodo, acquista efficacia di giudicato sostanziale non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, con la conseguenza che resta precluso ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio, ivi compresa l'azione di responsabilità promossa nei confronti dell'arbitro per preteso inadempimento al mandato arbitrale.
Nell'arbitrato irrituale, qualificabile come mandato collettivo o congiunto conferito agli arbitri per la soluzione della controversia attraverso lo strumento negoziale, ciascun arbitro può validamente ratificare l'operato degli altri facendolo proprio, sicché la determinazione arbitrale sottoscritta da uno solo degli arbitri e successivamente fatta propria dagli altri, anche mediante comportamenti concludenti o con la costituzione in giudizio in cui se ne rivendichi la paternità, deve ritenersi validamente deliberata dal collegio arbitrale.
La clausola compromissoria riferita ad ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del contratto non include la domanda risarcitoria fondata sulla mancata o inesatta esecuzione del lodo arbitrale, poiché, nonostante l'ampiezza della sua formulazione, essa rimane pur sempre riferita al contratto e non al lodo, titolo ontologicamente diverso e autonomo posto a fondamento della pretesa risarcitoria.
Note Metodologiche
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