Corte di Appello di Genova, 15 febbraio 2016, n. 173
Massima
Ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell’arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli art. 816 e ss. cod. proc. civ., l’impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell’arbitrato ed i conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte di appello ai sensi degli art. 827 e ss. cod. proc. civ. e non nei modi propri dell’impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente. Agli effetti dell’individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta, infatti, è la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell’arbitrato come previsto dalle parti.
Note Metodologiche
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