sentenza
Corte di appello di Catanzaro, 24 novembre 2025, n. 1215
Corte di Appello di Catanzaro
Massima
Il lodo arbitrale, qualora impugnato, acquista definitività solo con il passaggio in giudicato della sentenza che rigetta l'impugnazione; pertanto, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del credito accertato nel lodo e dei diritti che da esso derivano, il dies a quo va individuato nella data della pronuncia che definisce il giudizio di impugnazione e non nella data di emissione del lodo stesso.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Il lodo arbitrale, qualora impugnato, acquista definitività solo con il passaggio in giudicato della sentenza che rigetta l’impugnazione; pertanto, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del credito accertato nel lodo e dei diritti che da esso derivano, il dies a quo va individuato nella data della pronuncia che definisce il giudizio di impugnazione e non nella data di emissione del lodo stesso.
Come citare
Corte di Appello di Catanzaro, 24 Novembre 2025, N. 1215, «Corte di appello di Catanzaro, 24 novembre 2025, n. 1215», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-catanzaro-24-novembre-2025-n-1215-1769463171-5474/