ordinanza
Anno: 2026

Corte di Appello di Campobasso, ord. 9 aprile 2026 (R.G. 00000414/2025)

⚖️ Corte di Appello di Campobasso
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Massima

Il collegio arbitrale che rilevi d'ufficio una questione, quale la risoluzione del contratto per mutuo consenso, senza sottoporre la questione alle parti e senza concedere il termine di cui all'art. 101, co. 2, c.p.c., incorre in un vizio che integra grave motivo ai fini della sospensione dell'efficacia del lodo ai sensi dell'art. 830, co. 4, c.p.c.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Campobasso, 09/04/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-campobasso-ord-9-aprile-2026-r-g-00000414-2025/