Corte di Appello di Campobasso, ord. 9 aprile 2026 (R.G. 00000414/2025)
Corte di Appello
di Campobasso
Massima
Il collegio arbitrale che rilevi d'ufficio una questione, quale la risoluzione del contratto per mutuo consenso, senza sottoporre la questione alle parti e senza concedere il termine di cui all'art. 101, co. 2, c.p.c., incorre in un vizio che integra grave motivo ai fini della sospensione dell'efficacia del lodo ai sensi dell'art. 830, co. 4, c.p.c.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Campobasso, 09/04/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-campobasso-ord-9-aprile-2026-r-g-00000414-2025/