Corte di Appello di Caltanissetta, 8 maggio 2026, n. 312
Corte di Appello
di Caltanissetta
Massima
Qualora una convenzione contrattuale successiva sostituisca integralmente quella precedente senza riprodurre la clausola compromissoria ivi contenuta, la clausola arbitrale deve ritenersi caducata e la controversia rimane devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
La clausola compromissoria non si estende automaticamente a soggetti terzi rispetto al contratto che la contiene, né ai rapporti derivanti da successive cessioni del credito, in assenza di espressa pattuizione in tal senso.
Note Metodologiche
obiter
Come citare
Corte di Appello di Caltanissetta, 08/05/2026, n. 312, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-caltanissetta-8-maggio-2026-n-312/