ordinanza
Corte di Appello di Bologna, ord. 28 agosto 2026 (R.G. 00000583/2025)
Corte di Appello di Bologna
Massima
Il controllo di regolarità demandato al giudice ai sensi dell'art. 825 cod. proc. civ. impone la verifica della sussistenza dei presupposti necessari affinché il lodo possa essere dichiarato esecutivo, tra i quali la sua riconducibilità ad un procedimento di arbitrato rituale.
Il decreto che dichiara esecutivo il lodo è reclamabile e deve essere revocato, limitatamente ai capi interessati, quando la controversia, in forza della clausola compromissoria statutaria, si sarebbe dovuta decidere in via irrituale secondo equità, essendo preclusa alle parti la modificazione della natura dell'arbitrato al di fuori delle forme prescritte dallo statuto.
Il potere delle parti di sottrarre una controversia alla competenza degli arbitri in favore del giudice ordinario non implica il potere di derogare, in corso di procedimento, alla clausola compromissoria statutaria che ne disciplina la natura.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Bologna, 28 Agosto 2026, «Corte di Appello di Bologna, ord. 28 agosto 2026 (R.G. 00000583/2025)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bologna-ord-28-agosto-2026-r-g-00000583-2025/