sentenza
N. 1114
Anno: 2025

Corte di Appello di Bologna, 20 giugno 2025, n. 1114

⚖️ Corte di Appello di Bologna
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Massima

Il difetto di motivazione del lodo arbitrale costituisce vizio riconducibile all'art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 823, co. 1, n. 3, dello stesso codice, e non all'art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.
Il difetto di motivazione del lodo arbitrale è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata o da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
La liquidazione equitativa del danno operata dall'arbitro non comporta nullità del lodo quando l'arbitro abbia dato adeguato conto del ragionamento seguito per giungere alla decisione e abbia specificato le ragioni che l'hanno indotto alla valutazione equitativa, riportandosi alle evidenze probatorie emerse nel giudizio.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Bologna, 20/06/2025, n. 1114, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bologna-20-giugno-2025-n-1114-1755251871-3418/