Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Bologna, 17 aprile 2026, n. 1032

Corte di Appello di Bologna

Massima

Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale si compone di due fasi: la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo, e la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento, nel corso della quale il giudice procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella fase rescindente non è consentito alla corte procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle nullità in cui siano incorsi gli arbitri.
È inammissibile il motivo di gravame con il quale, per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo, si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
La nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. è ravvisabile quando vi sia contrasto tra le parti del dispositivo e non anche qualora la discordanza verta tra i vari capi della motivazione o tra alcuni passaggi di questa e il dispositivo, salvo che l'inconciliabilità logica sia talmente grave da non consentire la ricostruzione delle ragioni della decisione.

Note metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Bologna, 17 Aprile 2026, N. 1032, «Corte di Appello di Bologna, 17 aprile 2026, n. 1032», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bologna-17-aprile-2026-n-1032/

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