Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Bologna, 10 settembre 2026, n. 1994

Corte di Appello di Bologna

Massima

La libertà di forme che caratterizza il procedimento arbitrale tollera che l'arbitro assegni alle parti termini o regole istruttorie a pena di decadenza, ma non che ciò avvenga senza una previa e precisa informazione alle parti in merito all'andamento del giudizio così impresso, e tale regola vale per qualunque prescrizione alla quale l'arbitro ritenga che vada conformata la condotta delle parti con conseguenze sul processo.
È precluso all'arbitro dichiarare inammissibile un atto, un'istanza o una produzione documentale per inosservanza di un termine o di una regola di condotta, ove la corrispondente attività conformativa non sia stata anteriormente prevista come necessaria a pena di inammissibilità e in tale prospettiva resa nota alle parti.
Il rigetto di istanze istruttorie nel processo arbitrale costituisce di per sé possibile causa di nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio, la cui lesione si configura anche quando sia stato impedito a una delle parti, senza giustificazione tratta dalle legittime regole del processo arbitrale, di articolare le prove o di avvalersi dei mezzi volti a dimostrare il fondamento della propria tesi.
Ai sensi dell'art. 830, co. 2 cod. proc. civ., all'esito positivo della fase rescindente per uno dei vizi di cui al primo comma la corte deve decidere la causa nel merito, provvedendo con separata ordinanza alle disposizioni per il giudizio rescissorio.

Note metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Bologna, 10 Settembre 2026, N. 1994, «Corte di Appello di Bologna, 10 settembre 2026, n. 1994», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bologna-10-settembre-2026-n-1994/

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