Corte di Appello di Bologna, 1 marzo 2016, n. 370
Corte di Appello
di Bologna
Massima
Pronunciata la nullità del lodo, la Corte d’appello è chiamata a decidere il merito, anche senza una espressa richiesta della parte impugnante di passare alla fase rescissoria; ove tale accertamento sia precluso ai sensi dell’art. 52, co. 1, l.fall., l’impugnazione del lodo è improcedibile.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Bologna, 01/03/2016, n. 370, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bologna-1-marzo-2016-n-370-1752148041/