ordinanza
Corte di Appello di Bari, ord. 13 luglio 2026 (R.G. 00000686/2026)
Corte di Appello di Bari
Massima
Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, ai sensi dell'art. 830, ultimo co., cod. proc. civ., può essere disposta sulla base del solo periculum in mora, che è di per sé sufficiente all'accoglimento dell'istanza, in disparte ogni valutazione sul fumus boni iuris.
Il grave e irreparabile pregiudizio che giustifica la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo va apprezzato anche dal lato del debitore, assumendo rilievo la perdita della disponibilità di una somma di rilevante entità e il conseguente riflesso negativo sulla stabilità finanziaria dell'impugnante, costretto a ricorrere al credito con ulteriori costi.
La sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo può essere subordinata alla prestazione, da parte dell'impugnante, di idonea garanzia a prima richiesta per l'importo oggetto della condanna e delle spese, valevole per tutta la durata del giudizio di impugnazione.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Bari, 13 Luglio 2026, «Corte di Appello di Bari, ord. 13 luglio 2026 (R.G. 00000686/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bari-ord-13-luglio-2026-r-g-00000686-2026/