Corte di Appello di Bari, 20 maggio 2026, n. 699
Corte di Appello
di Bari
Massima
Ai fini del riconoscimento di un lodo arbitrale straniero ai sensi della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e dell'art. 840, co. 3, n. 1), cod. proc. civ., la validità della convenzione d'arbitrato deve essere valutata secondo la legge scelta dalle parti o, in mancanza, secondo la legge del paese in cui il lodo è stato pronunciato, e non secondo il diritto interno italiano.
La clausola compromissoria contenuta in un contratto regolato dal diritto svizzero può essere estesa al soggetto non firmatario che abbia concorso attivamente alla negoziazione e all'esecuzione del rapporto contrattuale, manifestando per comportamento concludente la volontà di esserne vincolato.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Bari, 20/05/2026, n. 699, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bari-20-maggio-2026-n-699/