sentenza
N. 607
Anno: 2021

Corte di Appello di Ancona, 20 maggio 2021, n. 607

⚖️ Corte di Appello di Ancona
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Massima

In tema di clausola arbitrale, se il giudice di primo grado si sia pronunciato sulla sua competenza senza che sia iniziato il procedimento
arbitrale, trova applicazione non l'art. 819-ter cod. proc. civ., ma il principio generale del tempus regit actum, per il quale l'impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali è soggetta alle forme processuali vigenti
al momento in cui essa sia proposta, con la conseguenza che la sentenza va impugnata con l'appello o con il regolamento di competenza, a seconda che il giudizio sia proposto prima o dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore della menzionata disposizione.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Ancona, 20/05/2021, n. 607, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-ancona-20-maggio-2021-n-607-1752148055/