Corte d’appello di Venezia, 3 febbraio 2026, n. 436
Massima
L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale rituale ai sensi dell'art. 829, co. 2, cod. proc. civ., per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ. La denuncia postula l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto agli elementi di fatto accertati dagli arbitri e non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine, di motivazione o del non corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie.
Il giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale rituale ai sensi dell'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. non può ingerirsi nell'esame e nell'apprezzamento delle prove per rivalutare il merito della decisione arbitrale e formulare un diverso giudizio finale, superando i limiti del proprio sindacato circoscritto alla verifica della corretta applicazione delle regole di diritto agli elementi di fatto accertati dagli arbitri.
La contraddittorietà quale vizio di nullità del lodo arbitrale deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione può assumere rilevanza solo in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione della sentenza di impugnazione del lodo arbitrale, le questioni sulle quali il giudice dell'impugnazione non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio, non essendosi formato alcun giudicato su tali questioni.
La sentenza di cassazione della sentenza di impugnazione del lodo arbitrale vincola il giudice di rinvio non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, operando le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, con la conseguenza che il giudice di rinvio non può estendere la propria indagine a questioni che, pur non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia.
Note Metodologiche
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