sentenza
N. 339
Anno: 2026

Corte d’appello di Torino, 19 febbraio 2026, n. 339

⚖️ Corte di Appello
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Massima

Il motivo di nullità del lodo arbitrale per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. deve essere inteso in senso rigorosamente letterale e sussiste esclusivamente ove la motivazione sia del tutto assente, ovvero sia talmente carente da non consentire la comprensione dell'iter logico seguito dagli arbitri e l'individuazione della ratio della decisione adottata, e non può essere fatto valere in relazione a presunte insufficienze o errori nella valutazione delle prove acquisite al giudizio.
La censura avverso il lodo arbitrale che, sebbene formalmente proposta ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., contesti in realtà l'erronea valutazione della documentazione prodotta ovvero l'interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del collegio arbitrale, è inammissibile in quanto attinente a vizi di merito non rientranti tra i motivi tassativi di nullità previsti dalla disposizione.
La decisione arbitrale fondata sulle conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio non costituisce violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., ove le parti siano state poste in condizione di formulare osservazioni sulla bozza di relazione peritale per il tramite dei rispettivi consulenti di parte e di discutere le conclusioni del consulente nel corso del giudizio arbitrale.
La negligenza degli arbitri nell'espletamento del mandato, quand'anche dedotta quale fonte di errori decisionali, non costituisce motivo di nullità del lodo impugnabile ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ., potendo al più formare oggetto di un'autonoma azione di responsabilità professionale.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello, 19/02/2026, n. 339, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-torino-19-febbraio-2026-n-339-1775852620-4298/