ordinanza
Anno: 2026

Corte d’appello di Roma, ordinanza del 21 gennaio 2026

⚖️ Corte di Appello
📅

Massima

Ai fini della qualificazione della natura dell'arbitrato come rituale o irrituale, il criterio interpretativo primario è il tenore letterale della clausola compromissoria, mentre il ricorso a criteri ermeneutici sussidiari ai sensi dell'art. 1362 c.c., quali il comportamento complessivo delle parti, è ammissibile soltanto in caso di incertezza sull'oggetto della clausola stessa.
La previsione nella clausola compromissoria che gli arbitri debbano decidere nel rispetto delle norme del codice di procedura civile costituisce un indice esemplificativo della natura rituale dell'arbitrato, mentre l'assenza di riferimenti a decisioni da assumere senza formalità di procedura o secondo equità esclude la qualificazione come arbitrato irrituale.
In materia di arbitrato rituale, ai sensi dell'art. 816-bis c.p.c., le parti sono libere di regolare lo svolgimento del procedimento nel modo che ritengono più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio, sicché la mancata previsione di termini, preclusioni istruttorie o assistenza difensiva non è di per sé indice di arbitrato irrituale.
Il principio del contraddittorio in materia di arbitrato rituale si intende rispettato ove alle parti siano garantite ragionevoli e equivalenti possibilità di difesa.
Il lodo arbitrale si distingue dalla perizia contrattuale ove gli arbitri non si siano limitati ad accertare un elemento di carattere tecnico ma abbiano deciso la controversia insorta tra le parti.
La qualificazione soggettiva attribuita dall'arbitro alla procedura arbitrale non è determinante ai fini dell'accertamento della natura rituale o irrituale dell'arbitrato, purché sia stato osservato il principio del contraddittorio.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello, 21/01/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-roma-ordinanza-del-21-gennaio-2026-1774360243-5953/