Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte d’appello di Roma, 28 gennaio 2026, n. 1029

Corte di Appello

Massima

In caso di annullamento totale del lodo arbitrale, la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 278 c.p.c. investe l'intera fase rescissoria, senza che i singoli motivi di impugnazione originariamente proposti conservino rilevanza, e senza che si formi alcun giudicato se non in ordine all'annullamento del lodo stesso, restando integralmente aperta la cognizione del merito della controversia originaria.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In caso di annullamento totale del lodo arbitrale, la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 278 c.p.c. investe l’intera fase rescissoria, senza che i singoli motivi di impugnazione originariamente proposti conservino rilevanza, e senza che si formi alcun giudicato se non in ordine all’annullamento del lodo stesso, restando integralmente aperta la cognizione del merito della controversia originaria.

Come citare

Corte di Appello, 28 Gennaio 2026, N. 1029, «Corte d’appello di Roma, 28 gennaio 2026, n. 1029», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-roma-28-gennaio-2026-n-1029-1774522918-9884/

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