Corte d’appello di Roma, 26 marzo 2026, n. 2546
Corte di Appello
Massima
Le situazioni di incompatibilità idonee a compromettere l’imparzialità degli arbitri devono essere fatte valere mediante istanza di ricusazione ai sensi dell’art. 815 cod. proc. civ. entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione della nomina o dalla successiva conoscenza della causa di ricusazione.
Le situazioni di incompatibilità scoperte dopo la decisione sono irrilevanti ai fini della validità del lodo, salvo che integrino un’incapacità assoluta ad esercitare la funzione arbitrale.
I motivi di nullità che si risolvano in un’inammissibile revisione del merito della controversia devono essere rigettati.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello, 26/03/2026, n. 2546, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-roma-26-marzo-2026-n-2546-1789650223-9710/