sentenza
N. 1652
Anno: 2026

Corte d’appello di Napoli, 2 marzo 2026, n. 1652

⚖️ Corte di Appello
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Massima

In presenza di clausola compromissoria, la parte che adisce il giudice ordinario nella consapevolezza della necessità di avvalersi del procedimento arbitrale e che non aderisce all'eccezione di incompetenza proposta dalla controparte non può beneficiare della compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., neppure sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, atteso che tale comportamento risulta contrario alla ratio legislativa diretta alla riduzione delle ipotesi di compensazione in caso di giudizi non fondati.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello, 02/03/2026, n. 1652, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-napoli-2-marzo-2026-n-1652-1777282747-2609/