Corte d’appello di Napoli, 2 marzo 2026, n. 1652
Corte di Appello
Massima
In presenza di clausola compromissoria, la parte che adisce il giudice ordinario nella consapevolezza della necessità di avvalersi del procedimento arbitrale e che non aderisce all'eccezione di incompetenza proposta dalla controparte non può beneficiare della compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., neppure sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, atteso che tale comportamento risulta contrario alla ratio legislativa diretta alla riduzione delle ipotesi di compensazione in caso di giudizi non fondati.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello, 02/03/2026, n. 1652, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-napoli-2-marzo-2026-n-1652-1777282747-2609/