ordinanza
Anno: 2026

Corte d’appello di Milano, ord. 29 gennaio 2026

⚖️ Corte di Appello
📅

Massima

Ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale impugnato per nullità ai sensi dell'art. 830 c.p.c., è necessario che l'impugnazione non appaia, a un primo sommario esame, manifestamente infondata e che sussistano gravi motivi comprovati che rendano opportuna la sospensione, valutabili anche alla luce della solidità patrimoniale della parte vittoriosa nel giudizio arbitrale, tale da garantire l'eventuale restituzione delle somme riscosse in via esecutiva.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello, 29/01/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-milano-ord-29-gennaio-2026-1774443268-2128/