Massima
L'estinzione del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale conseguente alla rinuncia agli atti con accettazione della controparte deve essere dichiarata con sentenza, trattandosi di pronuncia che definisce il giudizio decidendo una questione pregiudiziale di rito ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’estinzione del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale conseguente alla rinuncia agli atti con accettazione della controparte deve essere dichiarata con sentenza, trattandosi di pronuncia che definisce il giudizio decidendo una questione pregiudiziale di rito ai sensi dell’art. 306 c.p.c.
Come citare
Corte di Appello, 9 Gennaio 2026, N. 27, «Corte d’appello di Milano, 9 gennaio 2026, n. 27», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-milano-9-gennaio-2026-n-27-1774352113-1871/