sentenza
N. 880
Anno: 2026

Corte d’appello di Milano, 24 marzo 2026, n. 880

⚖️ Corte di Appello
📅

Massima

L’impugnazione del lodo arbitrale costituisce un’impugnazione limitata, ammessa unicamente per specifici errores in procedendo e per violazioni di regole di diritto entro i limiti dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ. Lo iudicium rescindens non consente il riesame del merito; solo dopo l’accertamento della nullità il giudice può procedere allo iudicium rescissorium.
In materia di arbitrato societario, l’art. 36 d.lgs. 5/2003 costituisce la « legge » che consente l’impugnazione per violazione di regole di diritto, anche contro la volontà originaria delle parti, quando la controversia riguardi materie non compromettibili o la validità di delibere assembleari.
Il vizio di motivazione del lodo è assimilabile alla mancanza assoluta di motivazione, configurabile solo in presenza della totale assenza di un iter logico riconoscibile.

Note Metodologiche

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Come citare

Corte di Appello, 24/03/2026, n. 880, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-milano-24-marzo-2026-n-880-1789650222-9448/