Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte d’appello di Milano, 24 marzo 2026, n. 880

Corte di Appello

Massima

L’impugnazione del lodo arbitrale costituisce un’impugnazione limitata, ammessa unicamente per specifici errores in procedendo e per violazioni di regole di diritto entro i limiti dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ. Lo iudicium rescindens non consente il riesame del merito; solo dopo l’accertamento della nullità il giudice può procedere allo iudicium rescissorium.
In materia di arbitrato societario, l’art. 36 d.lgs. 5/2003 costituisce la « legge » che consente l’impugnazione per violazione di regole di diritto, anche contro la volontà originaria delle parti, quando la controversia riguardi materie non compromettibili o la validità di delibere assembleari.
Il vizio di motivazione del lodo è assimilabile alla mancanza assoluta di motivazione, configurabile solo in presenza della totale assenza di un iter logico riconoscibile.

Note metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello, 24 Marzo 2026, N. 880, «Corte d’appello di Milano, 24 marzo 2026, n. 880», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-milano-24-marzo-2026-n-880-1789650222-9448/

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