Corte d’appello di Milano, 24 marzo 2026, n. 880
Massima
L’impugnazione del lodo arbitrale costituisce un’impugnazione limitata, ammessa unicamente per specifici errores in procedendo e per violazioni di regole di diritto entro i limiti dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ. Lo iudicium rescindens non consente il riesame del merito; solo dopo l’accertamento della nullità il giudice può procedere allo iudicium rescissorium.
In materia di arbitrato societario, l’art. 36 d.lgs. 5/2003 costituisce la « legge » che consente l’impugnazione per violazione di regole di diritto, anche contro la volontà originaria delle parti, quando la controversia riguardi materie non compromettibili o la validità di delibere assembleari.
Il vizio di motivazione del lodo è assimilabile alla mancanza assoluta di motivazione, configurabile solo in presenza della totale assenza di un iter logico riconoscibile.
Note Metodologiche
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