Corte d’appello di Milano, 13 febbraio 2026, n. 406
Massima
L'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto ai sensi dell'art. 829 co. 3 cod. proc. civ. è ammissibile entro gli stessi limiti della violazione di legge deducibile in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., e postula l'allegazione specifica dell'erroneità della regola di diritto applicata rispetto ai fatti accertati dagli arbitri, non potendo fondarsi sulla mera deduzione di lacune istruttorie o errori nella valutazione del materiale probatorio.
L'allegazione di nullità del lodo per inosservanza delle regole di diritto deve concernere un vizio nell'individuazione o nell'attribuzione di significato a una disposizione normativa, ovvero un errore nell'identificazione dell'esatta portata precettiva della norma applicata a una fattispecie che non vi corrisponde, essendo precluso il sindacato sull'erronea valutazione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze istruttorie, in quanto tale valutazione si colloca al di fuori dell'ambito dell'interpretazione e dell'applicazione della norma.
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale non è consentito sollecitare una diversa valutazione del merito della controversia rispetto a quella operata dall'arbitro, in quanto una simile rivalutazione eccede i limiti dell'impugnazione per violazione delle regole di diritto.
L'ordine di esibizione di documenti ai sensi degli artt. 210 e 213 cod. proc. civ. è ammissibile nel procedimento arbitrale, potendo essere spontaneamente eseguito dal destinatario, in applicazione del principio di ammissibilità della condanna a un facere infungibile, a prescindere dall'impossibilità per gli arbitri di procedere all'esecuzione coattiva o di irrogare sanzioni in caso di inottemperanza.
Nell'impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative all'ammissibilità delle istanze istruttorie, il giudice dell'impugnazione deve compiere un giudizio controfattuale per cui, mentalmente sostituita l'affermazione erronea con quella esatta, verifica la resistenza della decisione, con la conseguenza che l'errore di diritto non determina la nullità del lodo ove le istanze sarebbero state comunque inammissibili o irrilevanti per altre ragioni.
Note Metodologiche
standard