Corte d’appello di Milano, 12 febbraio 2026, n. 405
Massima
L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisce un appello ordinario, bensì un controllo limitato alla verifica dell'esistenza di uno dei vizi tassativamente previsti dall'art. 829 cod. proc. civ., configurandosi come mezzo di impugnazione a critica vincolata che consente al giudice dell'impugnazione di pervenire all'annullamento del lodo esclusivamente in presenza dei motivi espressamente indicati dalla legge.
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, il giudice adìto può procedere al riesame nel merito della controversia (iudicium rescissorium) ai sensi dell'art. 830 cod. proc. civ. soltanto ove abbia previamente dichiarato la nullità del lodo nella fase rescindente, essendo altrimenti preclusa ogni valutazione sulla fondatezza della decisione arbitrale.
L'impugnazione del lodo arbitrale esige il rispetto del requisito di necessaria specificità dei motivi in maniera più rigorosa rispetto all'appello ordinario, dovendo la parte impugnante formulare le proprie doglianze in modo da consentire la puntuale verifica della corrispondenza delle censure ai casi di nullità tassativamente previsti dall'art. 829 cod. proc. civ.
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, il giudice non può rilevare d'ufficio la nullità del lodo né dichiararne l'invalidità per un motivo diverso da quelli dedotti con l'impugnazione, in applicazione del principio dispositivo e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
A seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 40/2006, l'impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammissibile esclusivamente ove espressamente prevista dalle parti nella convenzione d'arbitrato o dalla legge, restando in ogni caso ammessa l'impugnazione per contrarietà all'ordine pubblico, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa estensione convenzionale, il sindacato giurisdizionale è limitato ai soli errores in procedendo.
Ai fini dell'art. 829 n. 4 cod. proc. civ., il thema decidendum devoluto agli arbitri in presenza di una clausola compromissoria è identificato dalle questioni formulate dalle parti, estendendosi la competenza arbitrale a ogni aspetto della materia rilevante per stabilire se e in quale misura la pretesa fatta valere sia fondata, senza che l'esame di elementi contrattuali e circostanze di fatto necessari alla decisione costituisca un superamento dei limiti della convenzione d'arbitrato.
La nullità del lodo per disposizioni contraddittorie, prevista dall'art. 829 co. 1 n. 11 cod. proc. civ., sussiste esclusivamente in caso di contraddizione tra le diverse componenti del dispositivo del lodo ovvero tra la motivazione e il dispositivo tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione rileva come vizio del lodo solo ove renda assolutamente impossibile l'individuazione dell'iter logico-giuridico della decisione per l'assoluta mancanza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Note Metodologiche
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