sentenza
N. 17
Anno: 2026

Corte d’appello di Lecce, 11 gennaio 2026, n. 17

⚖️ Corte di Appello
📅

Massima

Nel procedimento di arbitrato rituale disciplinato da normativa speciale che rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile per le materie non espressamente regolate, la scadenza del termine assegnato agli arbitri per la deliberazione del lodo non può essere fatta valere come causa di nullità se la parte, prima della deliberazione risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non ha notificato alle altre parti e agli arbitri la propria intenzione di far valere la decadenza, ai sensi dell'art. 821 c.p.c.
Il termine previsto dalla legge per la deliberazione del lodo arbitrale, ove la relativa disposizione ne consenta la proroga, deve essere qualificato come ordinatorio e non perentorio, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., con la conseguenza che la sua scadenza non determina la nullità del lodo.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello, 11/01/2026, n. 17, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-lecce-11-gennaio-2026-n-17-1774352113-7100/