ordinanza
Corte d’appello di Firenze, ordinanza del 7 gennaio 2026
Corte di Appello
Massima
In sede di impugnazione del lodo arbitrale, la sospensione dell'efficacia esecutiva può essere confermata quando i motivi di censura appaiano meritevoli di approfondimento, sia sotto il profilo della competenza dell'arbitro sia sotto quello dei criteri di liquidazione del danno adottati.
Il periculum in mora rilevante ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale può essere ravvisato nella minaccia alla continuità aziendale derivante dall'entità della condanna contenuta nel lodo.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
In sede di impugnazione del lodo arbitrale, la sospensione dell’efficacia esecutiva può essere confermata quando i motivi di censura appaiano meritevoli di approfondimento, sia sotto il profilo della competenza dell’arbitro sia sotto quello dei criteri di liquidazione del danno adottati.
Il periculum in mora rilevante ai fini della sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale può essere ravvisato nella minaccia alla continuità aziendale derivante dall’entità della condanna contenuta nel lodo.
Come citare
Corte di Appello, 7 Gennaio 2026, «Corte d’appello di Firenze, ordinanza del 7 gennaio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-firenze-ordinanza-del-7-gennaio-2026-1774352113-4995/