sentenza
Corte d’appello di Brescia, 6 febbraio 2026, n. 120
Corte di Appello
Massima
È nulla la clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo di una società di persone che prevede la nomina del terzo arbitro ad opera delle parti stesse anziché del Presidente del Tribunale.
Nelle controversie societarie, una volta che il socio sia uscito dalla società, la competenza a conoscere della controversia spetta al giudice ordinario e non al tribunale arbitrale previsto dallo statuto sociale.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
È nulla la clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo di una società di persone che prevede la nomina del terzo arbitro ad opera delle parti stesse anziché del Presidente del Tribunale.
Nelle controversie societarie, una volta che il socio sia uscito dalla società, la competenza a conoscere della controversia spetta al giudice ordinario e non al tribunale arbitrale previsto dallo statuto sociale.
Come citare
Corte di Appello, 6 Febbraio 2026, N. 120, «Corte d’appello di Brescia, 6 febbraio 2026, n. 120», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-brescia-6-febbraio-2026-n-120-1774871919-3189/