Corte d’appello di Ancona, decreto del 27 gennaio 2026
Corte di Appello
Massima
Ai fini del riconoscimento dell'efficacia di un lodo arbitrale straniero ai sensi degli artt. 839 e 840 c.p.c. e della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, il giudice adito deve verificare la produzione della clausola compromissoria e del lodo in originale con traduzione certificata, il rispetto del principio del contraddittorio nello svolgimento del procedimento arbitrale, la compromettibilità della controversia secondo la legge del foro e l'assenza di contrarietà all'ordine pubblico.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello, 27/01/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-ancona-decreto-del-27-gennaio-2026-1774522918-9380/