sentenza
N. 11959
Anno: 2026

Cass., SS.UU., 30 aprile 2026, n. 11959

⚖️ Cassazione - Sezioni Unite
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Massima

La perizia contrattuale consiste, in genere, in una clausola contrattuale con cui i contraenti vogliono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono, intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, per il cui chiarimento è necessaria l'applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi a un doppio vincolo: quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo-perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito porrà in essere.
La perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell'art. 808-ter cod. proc. civ. e preveda una definitiva rinunzia delle parti a esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinunzia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare.
La perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di introdurre un'azione giudiziaria che abbia a oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito; una simile condotta assume valore di inadempimento ed espone la parte a ogni conseguenza risarcitoria a esso correlata.
L'esercizio del diritto attuato attraverso l'atto di «chiamata» della perizia contrattuale pura e il conseguente avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, secondo le modalità contrattualmente previste, costituiscono una condotta (di prolungato adempimento di questa obbligazione contrattuale) incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell'art. 2934 cod. civ., giustifica il decorso della prescrizione, e comporta un effetto interruttivo de die in diem per tutto l'arco delle operazioni in cui consiste tale perizia, sino alla sua definizione ovvero alla scadenza del termine a tal fine contrattualmente stabilito.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 30/04/2026, n. 11959, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-ss-uu-30-aprile-2026-n-11959/