ordinanza
N. 17950
Anno: 2015

Cass., Sez. VI Civ., 10 settembre 2015, n. 17950

⚖️ Cassazione - VI Civ.
📅

Massima

L’art. 2482-ter cod. civ., che non consente di procedere all’azzeramento ed alla successiva ricostituzione del capitale sociale se non in presenza di una situazione patrimoniale, redatta in conformità dei principi di chiarezza e di precisione del bilancio, dalla quale risulti che il capitale sia andato integralmente perso, non solo rappresenta norma imperativa, ma contiene precetti dettati – oltre che nell’interesse dei singoli soci ad essere correttamente informati dell’andamento della gestione societaria – anche a tutela dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. Ne consegue che la relativa controversia, in cui vengono in rilievo situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell’autonomia privata (ovvero disciplinate da un regime legale che esclude qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo), non è riconducibile nell’ambito di quelle compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 34, co. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 10/09/2015, n. 17950, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-vi-civ-10-settembre-2015-n-17950-1752148110/