Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. V Civ., ord. 19 gennaio 2026, n. 1133

Cassazione — V Civ.

Massima

La produzione del lodo arbitrale non dichiarato esecutivo nel giudizio di impugnazione per nullita ai sensi dell'art. 828 cod. proc. civ. non costituisce "caso d'uso" ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 131/1986.
Quando il lodo arbitrale e enunciato nella sentenza della corte d'appello che, in sede di impugnazione per nullita, lo conferma parzialmente o integralmente, la parte del lodo confermata costituisce atto enunciato soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 22 co. 1 d.P.R. 131/1986.

Note metodologiche

standard

Come citare

Cassazione — V Civ., 19 Gennaio 2026, N. 1133, «Cass., Sez. V Civ., ord. 19 gennaio 2026, n. 1133», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-v-civ-ord-19-gennaio-2026-n-1133/

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