ordinanza
N. 18336
Anno: 2026

Cass., Sez. III Civ., ord. 7 giugno 2026, n. 18336

⚖️ Cassazione - III Civ.
📅

Massima

Ai fini della validita della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 1341 co. 2 cod. civ., il rinvio numerico cumulativo a un intero articolo contenente clausole eterogenee, senza neppure una sommaria indicazione del contenuto compromissorio, non soddisfa il requisito della specifica approvazione per iscritto, la quale esige che il richiamo sia idoneo a rendere edotto il contraente della natura e della portata della clausola approvata.
Le preclusioni previste dall'art. 817 cod. proc. civ. presuppongono un procedimento arbitrale legittimamente instaurato in forza di una valida convenzione d'arbitrato e non possono essere invocate quando la controversia verta sulla validita stessa della devoluzione della lite ad arbitri, poiche in tale ipotesi e in discussione il presupposto stesso dell'operativita della norma.
La sottoscrizione apposta su ciascuna pagina del contratto assolve una funzione di garanzia dell'integrita documentale e non equivale alla specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose richiesta dall'art. 1341 co. 2 cod. civ., la quale esige un'autonoma e consapevole manifestazione di volonta riferita alle singole clausole da approvare.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 07/06/2026, n. 18336, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-iii-civ-ord-7-giugno-2026-n-18336/