ordinanza
Cass., Sez. I Civ., ord. 6 giugno 2026, n. 18270
Cassazione — I Civ.
Massima
L'art. 819-ter co. 3 cod. proc. civ. prevede che, nei rapporti tra arbitrato e processo ordinario, non si applichi l'art. 295 cod. proc. civ.; ne consegue che il giudice ordinario non puo disporre la sospensione necessaria del processo per pregiudizialita di una causa pendente dinanzi ad arbitri.
Note metodologiche
obiter
Come citare
Cassazione — I Civ., 6 Giugno 2026, N. 18270, «Cass., Sez. I Civ., ord. 6 giugno 2026, n. 18270», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-ord-6-giugno-2026-n-18270/