Cass., Sez. III Civ., 16 settembre 2025, n. 25288
Cassazione
- III Civ.
Massima
La revocazione delle pronunce della Corte di Cassazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non può concernere l'attività interpretativa e valutativa dei motivi di ricorso e deve consistere nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, con i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 16/09/2025, n. 25288, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-iii-civ-16-settembre-2025-n-25288-1761772991-5593/