Cass., Sez. II Civ., ord. 5 maggio 2026, n. 12660
Cassazione
- II Civ.
Massima
Il foro speciale di cui all'art. 637 co. 3 cod. proc. civ. – che consente all'avvocato di proporre domanda di ingiunzione al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo è iscritto – trova applicazione anche con riguardo ai compensi per l'attività defensionale svolta nell'ambito di un arbitrato rituale, attesa la natura giurisdizionale dell'istituto dell'arbitrato rituale e la conseguente parificazione della decisione arbitrale alla pronuncia giurisdizionale, secondo l'evoluzione giurisprudenziale inaugurata dalla sentenza della Corte cost. 376/2001 e confermata dalle SS.UU. con la sentenza 8776/2021.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 05/05/2026, n. 12660, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-ord-5-maggio-2026-n-12660/