Cass., Sez. II Civ., ord. 11 maggio 2026, n. 13720
Massima
In tema di regolamento di competenza, qualora nel medesimo contratto coesistano una clausola compromissoria e una clausola di elezione del foro competente, il giudice e' tenuto a ricostruire la comune volontà delle parti secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., coordinando le due clausole in un'ottica di conservazione e di interpretazione complessiva del contratto, ai sensi degli artt. 1363 e 1367 c.c.; ne consegue che, ove la clausola attributiva della competenza al giudice ordinario sia stata oggetto di specifica approvazione per iscritto, mentre la clausola compromissoria non lo sia stata, e la clausola di foro si riferisca a 'qualsiasi controversià, deve ritenersi prevalente la volontà delle parti di devolvere le controversie alla giurisdizione statale, risultando la previsione arbitrale priva di carattere esclusivo.
In sede di regolamento di competenza, la Corte di cassazione e' investita del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti processuali e i documenti negoziali al fine di accertare l'esistenza, la validità e la portata della clausola compromissoria, operando come giudice anche del fatto, sicché l'interpretazione del contratto e della volontà compromissoria delle parti e' rimessa al suo apprezzamento diretto e non soltanto al sindacato di legittimità.
L'art. 808-quater c.p.c., secondo cui nel dubbio la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce, non opera quale criterio di chiusura automatico, ma presuppone che sia stata accertata l'effettiva volontà delle parti di devolvere le controversie ad arbitri; pertanto, tale norma non trova applicazione quando, dall'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, emerga che le parti abbiano inteso attribuire la cognizione delle liti al giudice ordinario.
Note Metodologiche
standard