Cass., Sez. II Civ., 22 luglio 2025, n. 20685
                        
			Cassazione
			                                                 - II Civ.
                                            
                                        
                                        Massima
Gli arbitri, per la liquidazione dei propri compensi, non sono tenuti ad esperire necessariamente la speciale procedura prevista dall'art. 814, co. 2, cod. proc. civ., potendo azionare ordinario giudizio di cognizione. La procedura speciale presuppone che la liquidazione sia richiesta da tutti gli arbitri che hanno pronunciato il lodo, attribuendo al presidente del tribunale il solo potere di determinare il quantum del compenso complessivamente spettante a tutti gli arbitri. Ciascuno o alcuni soltanto degli arbitri possono agire secondo la regola generale nelle forme dell'ordinario processo di cognizione per l'accertamento del diritto soggettivo al compenso.
Note Metodologiche
standard
Come citare
                                    Cassazione, 22/07/2025, n. 20685, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-22-luglio-2025-n-20685-1761772991-6466/