Cass., Sez. I Civ., ord. 6 maggio 2026, n. 13009
Cassazione
- I Civ.
Massima
Ai sensi dell'art. 819-ter co. 1 cod. proc. civ., l'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta; nel regime successivo alla novella di cui al d.l. 35/2005 (convertito nella l. 80/2005), la comparsa di risposta contenente l'eccezione di compromesso deve essere depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata in citazione, con la conseguenza che la costituzione del convenuto avvenuta soltanto alla prima udienza di trattazione rende l'eccezione tardiva.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 06/05/2026, n. 13009, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-ord-6-maggio-2026-n-13009/