Cass., Sez. I Civ., ord. 3 aprile 2026, n. 8374
Massima
L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ. costituisce un giudizio a critica limitata, nel quale la corte d'appello non può procedere ad accertamenti di fatto nè riesaminare il merito della controversia decisa dagli arbitri, ma può solo verificare la sussistenza dei vizi tassativamente previsti dalla legge.
I motivi di impugnazione del lodo per nullità devono essere specifici, dovendo il ricorrente indicare puntualmente il vizio denunciato e le ragioni per le quali esso inficerebbe il lodo, in analogia con quanto previsto per l'appello dall'art. 342 cod. proc. civ.
L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale si articola in due fasi: la fase rescindente, diretta alla verifica della sussistenza del vizio denunciato, e la fase rescissoria, nella quale la corte d'appello, accertato il vizio, decide il merito della controversia, salvi i casi in cui il vizio comporti la rimessione agli arbitri.
In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa sull'impugnazione del lodo arbitrale, la Corte di cassazione non può procedere all'esame diretto del lodo, essendo il suo sindacato limitato alla verifica della legittimità della sentenza della corte d'appello.
L'errore in procedendo nel giudizio arbitrale, rilevante ai sensi dell'art. 829 co. 1 cod. proc. civ., deve essere distinto dall'errore in iudicando, rilevante ai sensi dell'art. 829 co. 3 cod. proc. civ., in quanto solo il primo attiene al modus procedendi degli arbitri, mentre il secondo concerne la violazione di norme di diritto sostanziale applicabili al merito della controversia.
Ai sensi dell'art. 816-bis co. 1 cod. proc. civ., le parti possono stabilire le norme che gli arbitri devono osservare nel procedimento; in mancanza, gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.
L'impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi dell'art. 829 co. 3 cod. proc. civ., deve essere espressamente prevista dalle parti nella convenzione di arbitrato o dalla legge applicabile, in difetto essendo esclusa.
L'interpretazione della convenzione di arbitrato (compromesso o clausola compromissoria) e' riservata al giudice di merito e non e' sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti della violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. o del vizio di motivazione.
La contraddittorietà del lodo rilevante ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 11 cod. proc. civ. va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio autonomo, ma solo qualora determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione.
Note Metodologiche
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