Cass., Sez. I Civ., ord. 27 aprile 2026, n. 11254
Massima
{'principiò: "In tema di liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ., ove nel giudizio arbitrale siano state proposte una domanda principale e una domanda riconvenzionale, non si procede al cumulo delle stesse ai fini della determinazione del valore della pratica, ma si tiene conto solo del maggiore tra i valori delle due contrapposte domande. Parimenti, la proposizione di un'eccezione riconvenzionale finalizzata al rigetto della domanda principale non vale a giustificare l'applicazione di uno scaglione tariffario superiore, dovendo la determinazione del valore della causa essere effettuata in base alla domanda, a prescindere dalle eccezioni formulate per conseguirne il rigetto."}
Note Metodologiche
standard