Cass., Sez. I Civ., ord. 25 marzo 2026, n. 7151
Massima
L'art. 6 co. 2 della l. 205/2000 non ha efficacia retroattiva e non può sanare la nullità delle clausole compromissorie stipulate nel vigore dell'art. 5 della l. 1034/1971, che escludeva la compromettibilità in arbitri delle controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.
La devoluzione ad arbitri di una controversia costituisce questione di merito, attinente alla validità della convenzione di arbitrato (compromesso o clausola compromissoria), e non questione di giurisdizione.
La compromettibilità in arbitri di una controversia deve essere valutata con riferimento alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, e non alla legge vigente al momento dell'insorgere della controversia o della pronuncia del lodo.
La nullità della clausola compromissoria stipulata in un periodo in cui la legge vietava il deferimento ad arbitri di determinate controversie comporta che il lodo eventualmente pronunciato costituisca una mera pronuncia in rito, non idonea a decidere il merito della controversia.
L'eccezione relativa al difetto di nomina degli arbitri o alla irregolarità della costituzione del collegio arbitrale deve essere sollevata prima della sottoscrizione del lodo, a pena di decadenza.
Note Metodologiche
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