ordinanza
N. 15975
Anno: 2026

Cass., Sez. I Civ., ord. 24 maggio 2026, n. 15975

⚖️ Cassazione - I Civ.
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Massima

Nei contratti di appalto stipulati a seguito di gara pubblica indetta da un ente pubblico, la volontà di devolvere ad arbitri le relative controversie deve essere espressa in maniera esplicita e univoca; non e' sufficiente un generico rinvio al capitolato speciale d'appalto che contenga la clausola compromissoria, in quanto soltanto il richiamo espresso e specifico di detta clausola, con i caratteri della relatio perfecta, assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il requisito della forma scritta della clausola compromissoria per relationem -- sia nell'arbitrato interno che in quello estero, ai sensi dell'art. 808 c.p.c. e dell'art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 -- e' soddisfatto soltanto quando il contratto contenga un richiamo espresso e specifico alla clausola compromissoria prevista in un diverso negozio o documento, non già quando rechi un mero rinvio generico al documento o al formulario che la contiene; il rinvio generico ('per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia al capitolato speciale d'appaltò) non integra la relatio perfecta necessaria a fondare la competenza arbitrale.

Note Metodologiche

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Come citare

Cassazione, 24/05/2026, n. 15975, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-ord-24-maggio-2026-n-15975/