Cass., Sez. I Civ., ord. 23 marzo 2026, n. 6950
Massima
Ai sensi dell'art. 808-quater cod. proc. civ., la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione solo di quelle che hanno in esso unicamente un presupposto storico.
La domanda di accertamento della simulazione degli atti di aumento di capitale e di estensione della compagine sociale attiene allo svolgimento del contratto di società, investendo un suo atto tipico, e rientra pertanto nell'ambito applicativo della clausola compromissoria che devolve ad arbitri le controversie relative al contratto sociale.
Le domande risarcitorie per inadempimento agli obblighi derivanti dal ruolo di socio, che involgano anche l'accertamento della validità di modifiche all'atto costitutivo, hanno causa petendi nel contratto di società e rientrano nella competenza arbitrale prevista dalla clausola compromissoria statutaria.
La domanda di accertamento di un credito per utili percepiti in eccedenza rispetto alla quota di partecipazione sociale postula l'inosservanza delle regole che presidiano l'esecuzione del contratto di società e rientra nella competenza arbitrale prevista dalla clausola compromissoria contenuta nei patti sociali.
Note Metodologiche
standard