Cass., Sez. I Civ., ord. 12 marzo 2026, n. 5609
Massima
Il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, nel quale trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi; la denuncia di nullità del lodo non può esaurirsi nel richiamo di principi di diritto con invito al giudice dell'impugnazione di controllarne l'osservanza da parte degli arbitri, nè in una richiesta di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice dell'impugnazione, ma esige un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri e l'esposizione di argomentazioni intellegibili ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto.
Il giudice di rinvio, al quale la causa sia stata rimessa dalla Corte di cassazione con pronuncia rescindente che abbia disposto l'esame dei motivi di impugnazione del lodo, e' vincolato al principio di diritto enunciato e alle statuizioni che sorreggono la cassazione; tuttavia, ove ritenga i motivi di impugnazione del lodo astrattamente proponibili in base al dictum della Corte di cassazione, può dichiararne l'inammissibilità per come concretamente formulati, senza con ciò disattendere il vincolo derivante dalla pronuncia di cassazione.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, la deduzione della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e della erronea qualificazione giuridica del rapporto negoziale integra una censura in diritto, non in fatto, sindacabile in sede di impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829 co. 3 cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard